Arbitrato

Le procedure di Arbitrato si svolgono tramite la Camera Arbitrale di Inmediar.

Camera Arbitrale Inmediar

 

Cos’è l’arbitrato

La parola “arbitrato” spesso viene legata a procedimenti giudiziari particolari, solitamente molto specialistici, complessi ed estremamente costosi, in cui le parti sono grandi aziende, spesso multinazionali che non vogliono affidare le proprie controversie alla giurisdizione di questo o quel Paese.

È un’opinione diffusa, ma non corretta.

L’arbitrato amministrato è, nella realtà dei fatti, uno strumento assolutamente adatto a risolvere qualsiasi tipo di controversia: dalle più specialistiche, complesse e importanti a quelle più semplici e di minor valore.

Tutto questo grazie a tempi di procedura rapidissimi e a regole e tariffe prefissate: due fattori che rendono l’arbitrato amministrato quasi sempre molto meno costoso di una causa civile in Tribunale.

Tempi rapidi e costi contenuti, uniti al tentativo di conciliazione gratuito e alla specializzazione degli Arbitri, non solo rendono l’Arbitrato amministrato INMEDIAR lo strumento d’elezione per risolvere tutte le controversie fra aziende –complesse o semplici, di valore elevato o di modesto valore– ma ne fanno anche lo strumento più efficace in materia condominiale, nelle locazioni, nelle compravendite immobiliari, nelle controversie statutarie e, in generale, per tutte le liti su diritti disponibili.

L’ARBITRATO

L’arbitrato (dal latino arbitratus, cioè giudizio) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza ricorso a un procedimento giudiziario) per risolvere liti in materia civile e commerciale mediante l’affidamento di un apposito incarico a un soggetto terzo rispetto alla controversia, detto arbitro, o a più soggetti terzi, che formano il cosiddetto collegio arbitrale (normalmente formato da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle parti e il terzo nominato da una persona al di sopra delle parti, quale, per esempio, il Presidente di un Tribunale), i quali giudicano la controversia e producono una loro pronuncia, detta lodo arbitrale, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.

L’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840). È fatto divieto di ricorrere all’arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle “che non possono formare oggetto di transazione”; in pratica, l’unico vero limite posto all’arbitrato è costituito dall’indisponibilità del diritto e quindi dalla mancanza di capacità negoziale sullo stesso.

La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle parti direttamente alla redazione del contratto con l’inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivamente dopo l’insorgere della controversia, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.

Vantaggi dell’arbitrato

Come è noto, affidare le proprie controversie a un Tribunale Civile normalmente comporta per le parti in lite attendere svariati anni prima di avere una decisione definitiva del Giudice e affrontare spese a volte molto elevate; questo fatto, nella maggior parte dei casi, significa aver disattesa la propria aspettativa di giustizia o, quanto meno, veder vanificare la possibilità di far valere i propri diritti una volta ottenuta ragione.

Invece, se le parti decidono di affidare la propria controversia a un arbitro o a un collegio arbitrale (formato solitamente da tre arbitri), questo potrà decidere in merito alla controversia anche in tempi prestabiliti (normalmente fra 60 e 120 giorni) e con costi prefissati, sempre contenuti, il più delle volte inferiori a quelli di un giudizio ordinario; in questo modo la parte che avrà ottenuto ragione potrà preservare integri i propri diritti e le proprie possibilità di farli valere.

La Camera Arbitrale INMEDIAR, Organismo arbitrale dell’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato, amministra procedimenti di arbitrato rituale e irrituale, nelle varie materie civili, su tutto il territorio nazionale, sia dopo aver esperito un tentativo di mediazione che in assenza del medesimo, offrendo così una reale possibilità alle parti di sottrarsi ai tempi interminabili e ai costi del giudizio ordinario.

Gli arbitri della Camera Arbitrale INMEDIAR sono tutti giuristi, docenti universitari e magistrati di chiara fama, competenti nelle varie materie in cui sono chiamati a decidere.

Il processo arbitrale

Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l’atto con cui viene individuato l’oggetto del processo, che normalmente coinciderà con l’oggetto del successivo lodo.

La proposizione della domanda di arbitrato è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale; quindi si può affermare che:

  1. la proposizione della domanda di arbitrato è idonea per interrompere il corso della prescrizione;
  2. la domanda di arbitrato, relativa a beni immobili e beni mobili registrati, è trascrivibile.

Nei confronti dei terzi si ha lo stesso tipo di effetto del processo ordinario.

Una volta iniziato il processo arbitrale le parti possono proporre eccezioni relativamente all’interpretazione, alla validità e all’efficacia della convenzione di arbitrato.

Il lodo arbitrale

La decisione presa dall’arbitro o dal collegio arbitrale, il lodo, nel caso di arbitrato rituale avrà valore di sentenza e sarà quindi vincolante per le parti, che potranno anche renderla esecutiva tramite deposito nella cancelleria del Tribunale e quindi intraprendere le opportune azioni per farla valere: questa decisione, però, verrà presa in tempi molto rapidi, eliminando del tutto le estenuanti attese in tribunale con udienze rinviate da un’anno all’altro e ricorsi a successivi gradi di giudizio il più delle volte dettati solo da una volontà dilatoria.

Tipi di arbitrato

Rituale: quando, conformandosi alla volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza e può essere omologato divenendo titolo esecutivo.

Irrituale: quando, secondo la volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale; il lodo irrituale non potrà divenire direttamente titolo esecutivo, ma potrà essere utilizzato per richiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio.

Secondo diritto: quando gli Arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.

Secondo equità: quando gli Arbitri possono deviare dal rigore stesso della norma di legge e riferirsi a usi o principî più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.

Amministrato: quando le parti richiedono l’intervento di un Ente o un’Istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in regolamenti e tariffari prefissati, come avviene con la Camera Arbitrale INMEDIAR. È quindi più semplice ricorrere all’arbitrato amministrato, essendo sufficiente indicare nella clausola o nel compromesso arbitrale il riferimento all’Istituzione specializzata che vigilerà su ogni aspetto del procedimento arbitrale.

Ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola compromissoria/compromesso) o in un atto separato, senza il riferimento a una Istituzione arbitrale.

Documentale: quando il procedimento si svolge solo tramite esame di prove documentali. Garantisce decisioni arbitrali in tempi rapidissimi ed è particolarmente indicato in tutte le controversie di valore moderato, in cui le parti rinunciano all’audizione personale, alle prove testimoniali e al dibattimento orale. Il Regolamento della Camera Arbitrale INMEDIAR consente comunque all’Arbitro di sentire le parti su elementi inerenti le prove documentali depositate.

Le clausole compromissorie

Quasi tutti gli arbitrati prendono il via da clausole compromissorie, mentre solo pochissimi ricevono impulso dalla sottoscrizione di un compromesso arbitrale.

È facile capire perché: quasi sempre, una volta iniziata la lite, le parti non collaborano più fra loro e se una vuole ricorrere all’arbitrato l’altra automaticamente lo rifiuta, trascinando sé stessa e la controparte in cause spesso decennali.

Si comprende bene, quindi, quanto sia importante che le clausole compromissorie inserite nei propri contratti siano scritte correttamente: statisticamente in Italia, ogni anno, centinaia di arbitrati non vengono istruiti o vengono dichiarati nulli a causa di vizi contenuti nelle clausole compromissorie.

Le clausole compromissorie, infatti, non devono mai essere troppo generiche, ma devono fare preciso riferimento alla Camera arbitrale competente, al Regolamento arbitrale applicabile, alla sede dell’arbitrato, al tipo d’arbitrato (rituale, irrituale, ordinario, semplificato, documentale, collegiale o ad arbitro unico) e così via.

Si possono trovare alcuni esempi di clausole compromissorie cliccando qui o scaricare una bozza di compromesso arbitrale cliccando qui.

Non essere precisi in questi aspetti può significare, per esempio, ritrovarsi a dover richiedere la nomina dell’arbitro al Presidente del Tribunale locale, che incaricherà un professionista che non sarà assolutamente tenuto ad attenersi al tariffario della Camera arbitrale ma sarà libero di applicare le tariffe professionali più elevate.

Per questo motivo è sempre conveniente sottoporre preventivamente le proprie clausole compromissorie a INMEDIAR (indirizzo email [email protected]), che provvederà a informare le parti di ogni eventuale lacuna e a suggerire le opportune correzioni: è un servizio totalmente gratuito, e consente di evitare molti problemi per il futuro.

[Inmediar/Consulenze Ravenna © riproduzione riservata]

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