Normativa

La mediazione civile e commerciale

Una stagione di riforme particolarmente intensa, seppur tormentata in questi ultimi anni, ha riguardato in Italia la materia della mediazione civile e commerciale.

Con l’emanazione del decreto legislativo del 4 marzo 2010 numero 28 l’istituto della mediazione civile e commerciale ha fatto il suo ingresso nel sistema giuridico italiano.

Sono seguiti i decreti ministeriali n. 180 del 18 ottobre 2010 e n. 145 del 6 luglio 2011 e successive modificazioni.

L’obbligatorietà della mediazione prevista nell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 è stata oggetto di un aspro e serrato confronto, tant’è che il dissenso sul punto fu foriero di contenzioso che si concretizzò con la presentazione di due ricorsi al giudice amministrativo regionale del TAR del Lazio.

I due ricorsi nel 2010, il n. 10937 e n. 11235 furono presentati da avvocati, associazioni forensi, consigli degli ordini e dall’OUA; il TAR ritenne di riunirli in ragione della connessione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, nonché per essere i soggetti resistenti gli stessi, ovvero il Ministero della Giustizia ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il TAR del Lazio con ordinanza del 12 aprile 2011 sollevò profili di illegittimità costituzionale dell’articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e rimise gli atti al Giudice delle Leggi.

La Corte Costituzionale il 6 dicembre 2012 con la sentenza n. 272  dichiarò l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010 nella parte che prevedeva la mediazione obbligatoria.

Ciò rappresentò un vero cataclisma, con canti di gloria dei ricorrenti che annunciavano il “de profundis” della mediazione civile e commerciale in Italia.

Gli effetti negativi sulla mediazione e le conseguenze ci furono con ripercussioni pesanti che si avvertirono gravi sugli Organismi di Mediazione e sugli Enti di Formazione che si erano costituiti presso il Ministero della Giustizia e che operavano sul territorio dando occupazione e prospettive di lavoro a tantissimi giovani.

Nel frattempo la crisi e l’inflazione della giustizia civile in Italia continuava a crescere in maniera esponenziale con evidenti ripercussioni sulla crescita economica e sui diritti dei cittadini.

Nella classifica internazionale sui tempi processuali contenuta nel rapporto Doing Business che la Banca Mondiale ha redatto per fornire indicazioni alle imprese sui Paesi in cui è più vantaggioso investire, infatti, rivelò una posizione dell’Italia davvero penalizzante. Si trovava al 156° posto su 181 Paesi nel Mondo quanto a efficienza della giustizia. Addirittura collocandosi dopo Angola, Gabon, Guinea, São Tome e prima di Gibuti, Liberia, Sri Lanka, Trinidad.

L’urgente necessità di deflazionare la giustizia civile impose al legislatore, dieci mesi dopo la pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale, di introdurre nella mediazione civile e commerciale nuove norme con il c.d. “decreto del fare” decreto legge del 21 giugno 2013 n. 69 convertito con la legge del 9 agosto 2013 n. 98 in vigore dal 20 settembre 2013.

La nuova normativa apportò alcune modifiche alle precedenti disposizioni del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 superando le censure del Giudice delle Leggi, proponendo un nuovo modello di mediazione civile e commerciale.

Ovviamente ciò non ha placato il focoso dibattito tutt’oggi in corso, che ancora non accenna a mitigarsi sulla mediazione civile e commerciale e che spesso trova le sue scaturigini sul presidio di centri d’interessi,di lobby contrarie alla mediazione civile e commerciale, nonostante il riscontro di dati positivi forniti dal Ministero della Giustizia e l’apprezzamento lusinghiero del modello italiano di mediazione in ambito europeo.

Un ulteriore tassello si aggiunge con la riforma della giustizia con l’emanazione del decreto legge del 12 settembre 2014 n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014 n. 162 che inserisce nel nostro ordinamento l’istituto della negoziazione assistita.

Alfonso Umberto Calabrese

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