Dal 1° febbraio 2023 è entrata in vigore la conciliazione facoltativa per le controversie in materia di servizi media audiovisivi che possono sorgere tra gli utenti e i fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA).
L’Autorità AGCOM con la delibera n. 358/22/CONS ha modificato il quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche inserendo anche i servizi media audiovisivi.
L’intervento dell’Autorità AGCOM si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi media audiovisivi – TUSMA – in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.
Le modifiche normative e regolamentari introducono la procedura di risoluzione alternativa delle controversie anche in questo complesso settore dei servizi media audiovisivi.
In materia di servizi media audiovisivi il tentativo di conciliazione non è obbligatorio, è facoltativo e non è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria; infatti, l’articolo 40 del TUSMA non prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, il comma 3 espressamente fa salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità giudiziaria.
L’art.2 comma 1-bis. della delibera 358/22/CONS rimette la competenza all’Autorità AGCOM per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi, per cui momentaneamente la delega in questa materia non è stata attribuita ai 21 Corecom che sono delegati per la risoluzione delle controversie in comunicazioni elettroniche.
Il tentativo di conciliazione, gestito direttamente dall’Autorità AGCOM, si potrà svolgere utilizzando la piattaforma digitale Conciliaweb, facendo ricorso alla modalità regolamentata per la procedura semplificata.
Per attivare la procedura di conciliazione è necessario inoltrare al fornitore del servizio il reclamo; è condizione di ammissibilità per poter avviare la procedura di conciliazione, ancorché facoltativa.
Oltre ad essere condizione di ammissibilità, assume particolare rilevanza in quanto potrebbe essere utile per l’avvio da parte del fornitore del servizio di una fase precontenziosa con l’instaurazione di un dialogo diretto tra l’utente ed il fornitore del servizio, finalizzata al raggiungimento di un accordo.
L’Autorità a breve dovrebbe emanare il nuovo regolamento indennizzi in cui saranno regolamentati i disservizi nel settore dei sistemi audio visivi che riguarderanno la velocità di connessione, problemi di trasmissione della piattaforma, disfunzioni del modem ed altro ancora.
Regolamento indennizzi indispensabile, perché qualora la procedura conciliativa si fosse conclusa con esito negativo o parzialmente insoddisfacente, l’utente istante potrebbe attivare la procedura di definizione amministrativa presso l’Autorità, in cui l’utente potrebbe chiedere di far cessare eventuali condotte lesive dei propri diritti da parte del fornitore del servizio, ricevere rimborsi per somme pagate e non dovute, oppure in caso di violazioni delle norme regolamentari, contrattuali o previste nelle carte dei servizi vedersi riconosciuti gli indennizzi che sono in procinto di essere regolamentati dall’Autorità AGCOM.
Esaminiamo quali sono i servizi audiovisivi previsti dalla regolamentazione del TUSMA che potrebbero essere oggetto di conciliazione facoltativa in caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali o disservizi da parte del fornitore del servizio.
Rientrano nella definizione di «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva», tutte le televisioni “tradizionali” diffuse tramite il digitale terrestre, satellite ed anche in streaming, con un palinsesto rigido sul quale l’utente non ha alcun potere di intervento, potendosi solo limitare a vedere il palinsesto o programma che gli viene proposto dall’editore, che sia gratis (free tv) o a pagamento (pay tv).
Nella definizione «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta» rientrano i nuovi servizi televisivi a cui si accede tramite internet, ad esempio Mediaset Infinity, Dazn Group, Netflix, Discovery Plus, Disney, Prime, TIM Vision etc.
Servizi offerti all’utente a pagamento, con distinto catalogo di prodotti, a cui l’utente accede sottoscrivendo un abbonamento, che permette di guardare eventi sportivi molto popolari come il calcio, film, serie TV, documentari ecc., senza pubblicità e in HD, prodotti che possono essere fruiti in streaming sul cellullare, tablet, laptop, TV ed ulteriori dispositivi.
La materia è nuova ed in attesa dell’emanazione del regolamento indennizzi potrebbe essere suscettibile di ulteriori modifiche o accorgimenti regolamentari da parte dell’Autorità AGCOM.
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